Bonus “decreto agosto” 104/20

La misura di sostegno, introdotta dal decreto legge 104/2020, prevede l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

Coloro che non hanno presentato domanda per altre indennità CoViD-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “respinta”, possono presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva.

Coloro che hanno già beneficiato di indennità CoViD-19 e che rientrano nelle categorie di lavoratori sotto elencate, anche a seguito di riesame con esito positivo, NON devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.

Per ricevere assistenza nella presentazione della domanda, contattaci
al telefono, allo 0721 4201
via posta elettronica, a nidil.pesaro@marche.cgil.it

Categorie di lavoratori interessate

Lavoratori stagionali o in somministrazione, dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • cessazione tra il 01/01/2019 e 17/03/2020,
  • no pensione+no lavoro+no naspi ai 15/08
Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • tra 01/01/2019 e 17/03/2020 uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva di almeno 30 giorni
  • uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva di almeno 30 giorni nel 2018
  • no pensione o lavoro dipendente (anche tempo determinato) al 15/08/2020
Lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali
  • cessazione tra 01/01/2019 e 17/03/2020 con almeno 30 gg nel periodo,
  • no pensione+no lavoro indeterminato (eccetto intermittente)+no naspi alla data presentazione domanda
Lavoratori intermittenti (a chiamata)
  • lavoro per almeno 30gg tra 01/01/2019 e 17/03/2020
  • no pensione+no lavoro indeterminato (eccetto intermittente) alla data presentazione domanda
Lavoratori autonomi occasionali
  • no partita IVA
  • iscrizione gestione separata
  • no contratto al 15/08/2020
  • almeno 1 mese di contribuzione e almeno 1 contributo mensile tra 01/01/2019 e 29/02/2020
Lavoratori incaricati di vendita a domicilio
  • reddito annuo 2019 > € 5000,
  • titolari di partita iva
  • iscritti a gestione separata al 17/03/2020
  • no iscritti ad altre forme previdenza
Lavoratori dello spettacolo
  • almeno sette contributi giornalieri nel 2019
  • reddito derivante non superiore a € 35.000

oppure

  • almeno 30 contributi giornalieri nel 2019
  • reddito derivante non superiore a € 50.000
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