A dicembre 2017 sono state recepite ed attuate le Linee guida nazionali in materia di tirocini. Ecco le novità.

A seguito dell’approvazione della nuova normativa regionale (DGR 1474 dell’11/12/17) riteniamo opportuno sintetizzare le principali novità in materia di Tirocini extra-curriculari.

Partendo dal presupposto che il Tirocinio non è un contratto di lavoro ma è uno strumento per arricchire la propria esperienza e acquisire nuove competenze, proviamo a fare una breve sintesi.

Che cos’è il tirocinio?
Il termine tirocinio, spesso sostituito con il termine stage, indica un’esperienza presso un’ azienda, un ente pubblico o privato.
Ogni tirocinio deve essere accompagnato da un Piano Formativo nel quale deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali da svolgere, il nominativo del tutor aziendale e del soggetto promotore.
Nel Piano Formativo deve essere indicato l’attività che il tirocinante dovrà svolgere.

Da chi cosa è organizzato/promosso un Tirocinio?
Ogni tirocinio prevede un soggetto promotore e un soggetto ospitante:
– Il soggetto ospitante è un generico datore di lavoro privato o pubblico dove il tirocinante svolge effettivamente il periodo di formazione/tirocinio
– Il soggetto promotore può essere un CIOF (Centro per l’impiego), un’Università/Scuola Superiore, o un ente di formazione/cooperativa sociale/ente vario autorizzato dalla Regione Marche.

A chi è rivolto il tirocinio?
Il tirocinio può essere svolto da tutti i disoccupati ma anche dai lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito o a rischio di disoccupazione.
Sono inclusi tra i destinatari anche coloro che risultano già occupati nei limiti massimi di orario previsti dal D.Lgs n.66/2003.

Info utili:
Di norma, la durata è di 6 mesi.
Alcune eccezioni sono rappresentare dal tirocinio estivo (per gli studenti promossi dagli Istituti d’istruzione) che ha una durata di 3 mesi e dai tirocini svolti da
persone disabili che possono raggiungere i 12 mesi.
Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità o per infortunio/malattia nel caso in cui abbiano una durata superiore ai 29 giorni.
Il tirocinio non può essere attivato con aziende con le quali ci sia stato un rapporto di lavoro negli ultimi due anni.
Il divieto vale anche per chi abbia svolto più di 140 ore di lavoro attraverso i voucher con lo stesso datore di lavoro
Indennità minima mensile è di 400€ nel caso in cui l’orario settimanale fosse inferiore alle 30 ore.
Se l’orario settimanale è uguale o superiore alle 30 ore, l’indennità minima sarà di 500 € .
I costi relativi alle garanzie assicurative presso l’Inail spettano interamente al soggetto ospitante.
L’orario massimo settimanale non potrà superare quanto riportato dai Contratti Nazionali di Lavoro applicati dal soggetto ospitante.

Documenti utili:
Linee guida tirocini Regione Marche
Azioni di politica attiva Regione Marche 


InfoSOL è la rubrica del Servizio Orienta Lavoro della CGIL di Pesaro e Urbino.

L’Ufficio SOL-CGIL offre tutela, assistenza e informazioni a disoccupati, lavoratori atipici e studenti. Si occupa di orientare chi è in cerca di un nuovo lavoro, un’opportunità di studio, un’esperienza all’estero.
Riceve su appuntamento a Pesaro, Fano, Urbino e Fermignano.
Info al numero 3666297381


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