L’Opzione donna è un regime introdotto in via sperimentale che consente alle donne che abbiano maturato i requisiti di accedere alla pensione anticipata.

Cosa dice la norma
L’art. 1 comma 9 della legge 243/2004
(riforma Maroni) ha introdotto, esclusivamente per le lavoratrici, un regime sperimentale di accesso alla pensione in modo anticipato che, ad oggi, terminerà il 31 dicembre 2015.

La norma permette di andare in pensione con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi con un sistema di calcolo contributivo.

Chi può optare per il calcolo contributivo
Le lavoratrici con un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 che rientrano nel sistema retributivo.
– Le lavoratrici con un’anzianità contributiva, inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 (sistema misto), a condizione che non abbiano già esercitato in passato il diritto di opzione per il sistema contributivo.

Quali sono gli svantaggi
– Sistema di calcolo della pensione
interamente contributivo che determinerà un importo di pensione mediamente più basso;
Applicazione della speranza di vita;
Mantenimento della cosiddetta finestra mobile di un anno per le lavoratrici dipendenti e di un anno e mezzo (18 mesi) per le autonome;

Le novità
La Legge di stabilità attualmente in discussione potrebbe
prorogare la possibilità per le lavoratrici di optare anche dopo il 31 dicembre 2015 per l’Opzione donna.

L’INPS, in risposta al quesito 145949 posto dai Patronati del CE.PA ha chiarito che le lavoratrici che intendono usufruire del regime sperimentale, con “finestra di accesso” aperta entro il 31 dicembre 2015, possono scegliere di andare in pensione in qualsiasi momento successivo, previa presentazione della domanda e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Link utili
Inca Cgil nazionale
INPS

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