Chi ha ricevuto la comunicazione SOLLECITO RED 2015 è tenuto OBBLIGATORIAMENTE a presentare il RED.

Il RED è una dichiarazione che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni collegate al reddito in modo da consentire all’INPS e agli altri istituti previdenziali la verifica del diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni.

Le principali prestazioni che prevedono per la loro erogazione il rispetto di determinati limiti reddituali sono: le integrazioni al trattamento minimo; le maggiorazioni sociali sulle pensioni; le prestazioni per invalidità civile e le pensioni ai superstiti (indirette o di reversibilità).

L’INPS, tra la fine del 2016 e gennaio 2017, ha inviato ai soggetti interessati una comunicazione relativa ai solleciti RED 2015.

La mancata presentazione comporta la perdita del diritto a ricevere l’integrazione delle pensioni.
I soggetti che hanno ricevuto tale sollecito possono rivolgersi ai nostri uffici CAAF per compilare ed inviare il modello all’INPS.

Quest’anno la scadenza dei RED è prevista, salvo proroghe, per il 31 marzo 2017.

CHI DEVE O NON DEVE PRESENTARE IL RED

La regola generale prevede che:

NON DEVE presentare il RED

Chi, per obbligo o facoltà, presenta la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) e NON possiede redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione.

DEVE presentare il RED

Chi presenta la dichiarazione dei redditi e possiede anche redditi non indicati in 730 o UNICO (redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione);

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente non la presenta;

Chi non ha alcun reddito oltre alla pensione.
Eccezioni alla regola generale della presentazione della dichiarazione dei reddti.

Indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (attraverso il Modello 730 o Unico), il pensionato è obbligato alla presentazione del RED, qualora sia titolare di uno dei seguenti redditi:

  • reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente prestato all’estero;
  • redditi di lavoro autonomo, anche se presenti nella dichiarazione dei redditi;
  • reddito derivante da prestazioni coordinate e continuative o a progetto;
  • redditi di capitale quali interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato o altri proventi di quote di investimento ecc.;
  • prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici;
  • altri redditi non assoggettabili all’IRPEF;
  • pensioni erogate da Stati esteri;
  • rendite e vitalizi o a tempo determinato costituite a titolo oneroso erogate da soggetti in Stati esteri.

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