Con l’approvazione dei primi decreti attuativi della legge delega n. 183/14, il “Jobs Act”, vengono ulteriormente modificati gli ammortizzatori sociali, cioè dal 1 maggio 2015 ASpI e MINIASpI non esisteranno più e verranno sostituiti dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), che fornirà ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.

Questa nuova indennità penalizza in modo significativo i dipendenti stagionali dei settori turistici,in particolar modo chi riusciva ad accedere all’ASpI.

 NE HANNO DIRITTO TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI, compresi
– gli apprendisti;
i soci lavoratori di cooperativa che hanno un rapporto di lavoro dipendente;
il personale artistico con rapporto di lavoro dipendente. 

SONO ESCLUSI:
– i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
gli operai agricoli per i quali rimane in vigore la specifica normativa esistente. 

È RICONOSCIUTA ANCHE AI DIPENDENTI:
che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa;
nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7 legge 604/66).

Sono esclusi dalla fruizione dell’indennità i lavoratori che siano cessati per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

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ESEMPIO DI CONFRONTO

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