Assegno di natalità: tutte le informazioni per presentare la domanda.

Il c.d. “Bonus bebè” è un assegno corrisposto dall’INPS con cadenza mensile di 80 euro (960 € all’anno), oppure per un  importo mensile di 160 euro (misura annua dell’assegno pari a 1.920 euro). L’importo di 960 euro spetta, per ciascun figlio, alle famiglie con un Isee non superiore ai 25.000 euro. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo totale dell’assegno è pari a 1.920 euro.

L’assegno è concesso per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e decorre dal giorno di  nascita, o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o di affidamento preadottivo, fino al compimento del terzo anno di età, oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione/affidamento.

Il bonus deve essere richiesto all’INPS presentando la domanda telematicamente secondo modelli predisposti dall’Istituto.

Come presentare la domanda
Per poter percepire il bonus bebè, è necessario che il genitore beneficiario (madre o padre) presenti una domanda all’Inps da inviare esclusivamente in via telematica tramite il sito dell’Istituto accedendo allo stesso con il proprio codice PIN.

La domanda può essere presentata a partire dal giorno della nascita del bambino o del suo ingresso nel nucleo familiare e non oltre i 90 giorni.

Non sai come a presentare la domanda?
Rivolgiti al Patronato INCA. Clicca qui per cercare la sede più vicina.

Requisiti del soggetto richiedente

– Avere un valore  ISEE  del nucleo familiare del richiedente  inferiore a 25.000;
– convivenza con il figlio;
– Il  genitore, anche affidatario, deve essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea. Se cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e residenza in Italia.

IMPORTANTE
L’indicatore ISEE scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione.

Il rinnovo dell’ISEE
Per poter richiedere l’assegno occorre preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
È  necessario che nel nucleo familiare indicato nella DSU sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno.
Il termine di validità di ogni DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione.
Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta ma occorre ogni anno presentarne un’altra. Quindi, in caso di mancata presentazione di una nuova DSU, il beneficio viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU. Mentre il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU, per le domande in essere non va invece presentata una nuova domanda.

Il Caaf della Cgil è a disposizione per l’elaborazione dell’indicatore Isee.
Vi ricordiamo che l’Isee 2016 è scaduto il 15 gennaio 2017. Per calcolare il nuovo indicatore ISEE presso i nostri uffici è necessario prendere un appuntamento, telefonando al numero 0721 4201 o recandosi nelle sedi del Caaf o della Cgil presenti sul territorio provinciale (clicca qui per info e contatti sulle sedi).

Link utili
Informazioni sull’assegno di natalità dal sito dell’INPS

Facebooktwitter