Part time ciclico, al via le domande per l’indennità 2023

Da lunedì 13 novembre fino al 15 dicembre sarà possibile presentare le domande per l’una tantum di 550€ per l’anno 2023 per i lavoratori e le lavoratrici in part time ciclico.

Potranno presentare la domanda per l’indennità 2023 (riferito all’attività lavorativa del 2022) le lavoratrici e i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti: lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica dell’attività. Inoltre, potranno fare domanda per l’erogazione del bonus una tantum anno 2022, riferito alle attività lavorativa 2021, le lavoratrici e i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti che nel 2022 non avevano presentato la domanda.

Continua la vertenza per la creazione di una misura strutturale e definitiva a partire dal 2024, richiesta dalla Cgil con un emendamento alla Legge di Bilancio 2024.

Rivolgiti alle sedi territoriali Cgil, agli uffici del Patronato Inca e alla tua categoria per la presentazione della domanda.

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Indennità Covid in favore dei lavoratori somministrati del comparto sanità

Roma, 24 febbraio 2022
Protocollo: 306/LU/UILTemp/2022

Alle strutture FeLSA CISL NIdiL CGIL UILTemp

Nella giornata di mercoledì è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che definisce l’importo e le modalità di erogazione dell’indennità prevista dall’art. 18-bis del decreto- legge n.41 del 2021.

Ricordiamo infatti che il decreto dispone che ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021 è riconosciuta un’indennità connessa all’emergenza covid. Dopo diversi mesi e dopo diverse sollecitazioni da parte nostra, finalmente il decreto interministeriale è stato pubblicato.

Nel testo della norma viene indicato che il valore dell’indennità è pari a 791,76 euro pro capite. Inoltre, si prevede che siano le Agenzie per il Lavoro, dopo aver ricevuto le risorse economiche dalle Aziende e gli Enti del SSR (gli utilizzatori), a procedere al riconoscimento degli importi ai lavoratori. Il giudizio politico non può che essere positivo, in quanto otteniamo il risultato che ci eravamo prefissati anche dopo lo sciopero generale nazionale di tutti i lavoratori somministrati del comparto sanità del 24 luglio 2020.

Riteniamo allo stesso tempo che ci siano alcuni elementi da verificare e attenzionare, tra cui: il numero dei lavoratori somministrati suddivisi per regione ci sembra ad una prima analisi troppo limitato, soprattutto se si contano i lavoratori somministrati impegnati nel “piano nazionale vaccini”, tra l’altro citati in premessa del decreto interministeriale; verificare quindi che tutti i lavoratori in possesso del requisito di lavoro al 1 maggio 2021 percepiscano l’indennità, compresi coloro che successivamente a tale data, hanno cessato il contratto di somministrazione; identificare puntualmente il perimetro delle imprese utilizzatrici, ovvero delle “Aziende” e gli “Enti del Servizio Sanitario Regionale”.

Nelle prossime giornate avvieremo gli approfondimenti necessari, al fine di chiarire puntualmente l’applicazione e l’esercizio del diritto di questa importante indennità.

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