Il segretario provinciale Sunia: “è un intervento normativo equilibrato, a tutela di entrambe le parti”

PESARO, 9 luglio 2021 – L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato il provvedimento, atteso dalla fine del 2020 e ripetutamente sollecitato dal SUNIA (Sindacato inquilini) anche attraverso una diretta richiesta al direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Nel provvedimento sono indicate modalità e termini per l’erogazione del contributo a fondo perduto per la riduzione effettuata dal locatore, del canone di locazione previsto nel  “Decreto Ristori“.

Con l’allegato provvedimento del Direttore sono state stabilite le modalità operative per richiedere il contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile adibito ad abitazione principale, che riduce il canone di locazione.

Il Decreto Ristori  prevede che il  fondo è destinato a finanziare a fondo perduto, per l’anno 2021, il locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che sia  l’abitazione principale del conduttore , che riduce il canone di locazione di contratto  in essere alla data del 29 ottobre 2020. Il contributo non può superare il  50 per cento della riduzione del canone nel limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Come previsto al comma 3 dell’ art. 9-quater, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce  le modalità applicative, la percentuale di riduzione del canone con  riparto proporzionale in relazione alle istanze presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

“Per noi questo provvedimento è molto importante poiché accoglie finalmente una nostra specifica richiesta –  l’avvocato Gabriele Belfatto, segretario provinciale del Sunia– che si inserisce in un quadro di interventi richiesti atti a contenere gli effetti negativi della pandemia favorendo la rideterminazione dei canoni in un’ottica di salvaguardia dei contratti a tutela, dei soggetti più colpiti.

Si tratta di un intervento normativo equilibrato – conclude l’avvocato Gabriele Belfatto –  a tutela di entrambe le parti”.

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