Ampliata la platea dei possibili fruitori della prestazione agli assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.

Con la circolare n. 195/2017 (consulta il documento) l’Inps ha fornito istruzioni operative in merito all’indennità di disoccupazione  per i collaboratori – DIS COLL –  a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 recante misure di tutela in favore del lavoro autonomo.

DESTINATARI

La legge 22 maggio 2017 n. 81, modificando ed integrando l’art. 15 del D.Lgs. 22/2015 ha ampliato la platea dei possibili fruitori della prestazione Dis-Coll includendo tra i beneficiari anche gli assegnisti ed i dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Pertanto a partire dal 1° luglio 2017 i soggetti destinatari sono  tutti i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e siano stati titolari di :

  • un rapporto di collaborazione a progetto
  • un rapporto di co.co.co.
  • un assegno di ricerca
  • un dottorato di ricerca con borsa di studio

L’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata comporta che i suddetti lavoratori non debbano avere nel periodo di osservazione sovrapposizione con altra attività lavorativa (lav. subordinato). In ogni caso, qualora presenti nel periodo di osservazione, eventuali periodi di sovrapposizione non verranno presi in considerazione ai fini del soddisfacimento del predetto requisito.

Ricordiamo che l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata comporta il versamento al fondo dell’aliquota piena del 32,72% a cui si aggiunge a decorrere dal 1° luglio 2017 un ulteriore 0,51%.

Non sono beneficiari della DIS COLL gli iscritti alla Gestione separata titolari di partita iva individuale, nonché amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti.

REQUISITI

I requisiti di accesso rimangono gli stessi.
Pertanto per le cessazioni intervenute dal 1° luglio 2017, i lavoratori devono soddisfare congiuntamente soltanto due requisiti:

  • essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, al momento della domanda di prestazione;
  • far valere almeno tre mesi di contribuzione versati nella Gestione separata INPS nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Per anno civile si intende il periodo temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ai fini della ricerca del requisito dei 3 mesi di contribuzione sono validi anche eventuali contributi figurativi relativi a periodi di tutela della maternità, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro.

 CALCOLO E MISURA

L’ indennità è rapportata al reddito (imponibile ai fini previdenziali e risultante dai versamenti contributivi) conseguito nel periodo relativo all’anno civile nel quale avviene la cessazione del rapporto e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto di lavoro (collaborazione, assegno o dottorato di ricerca).
Il reddito medio mensile che si ottiene è quello sul quale si andrà a calcolare l’indennità (75% se inferiore o pari a 1.195 euro + 25% della differenza se superiore a detto importo).

L’importo dell’indennità non può superare (anche nel 2017) i 1.300 euro mensili. All’importo si applica, come noto, una decurtazione pari al 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione (dal 91° giorno di fruizione).

DURATA

L’indennità è erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto o dei rapporti compresi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione del rapporto e la cessazione stessa. Eventuali periodi di collaborazione che sono stati utilizzati già per l’erogazione di DIS-COLL non possono essere computati. La durata massima dell’indennità non può comunque superare i sei mesi di fruizione.

 DOMANDA E DECORRENZA

Permane il termine di presentazione della domanda (in via telematica) di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto pena la decadenza dalla prestazione.

L’indennità è erogata a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, se invece la domanda viene presentata oltre il predetto ottavo giorno la DIS-COLL viene erogata a partire dal giorno successivo alla presentazione stessa.

PERIODO TRANSITORIO

Per i soli eventi di cessazione intervenuti dal 1° luglio 2017  al 19/07/2017, il decorso dei 68 giorni ai fini della decadenza dal diritto viene computato a partire dal 19/07/2017.

NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA

Per questo aspetto segnaliamo soltanto la possibilità per i lavoratori percettori di DIS COLL di poter cumulare interamente eventuali compensi derivanti da prestazioni occasionali, così come normate dal D.L. 50/2017 (convertito legge L. 96/2017). In questo caso il cumulo senza obbligo di comunicazione all’INPS può avvenire nei limiti di compensi che non superino l’importo di € 5.000 nell’anno civile.


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